Tribunale di Sorveglianza di Milano: respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero
I giudici confermano la linea di Torino: il differimento legato alla domanda di grazia non è applicabile a chi è già detenuto
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di differimento dell’esecuzione della pena avanzata dai legali di Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante l’assalto alla sua gioielleria nell’aprile 2021. L’ordinanza è stata depositata all’indomani dell’udienza del 16 settembre.
I giudici milanesi hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, comprese diverse sentenze e un’ordinanza del 2024, secondo cui il differimento della pena previsto dall’articolo 147, comma 1, n.1 del Codice penale può essere concesso solo se l’esecuzione della pena non è ancora cominciata. Per questo motivo lo strumento non è ritenuto applicabile a persone già sottoposte a detenzione, come nel caso di Roggero.
Nell’ordinanza il Tribunale sottolinea che si tratta di un istituto «di carattere eccezionale», pensato per chi si trova ancora in libertà, e che applicarlo ai detenuti ne snaturerebbe la funzione. Per chi è già in carcere, osservano i giudici, l’ordinamento prevede altri rimedi, quali il differimento «secco» della pena o la detenzione domiciliare qualora ricorrano i presupposti.
I magistrati hanno inoltre osservato che l’istanza depositata a Milano il 21 luglio era, di fatto, una reiterazione di una richiesta analoga già respinta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino il 9 settembre sulla base delle stesse circostanze. Accogliere una nuova domanda identica dopo la pronuncia di un altro collegio, avvertono i giudici milanesi, rischierebbe di favorire un uso improprio dello strumento e di eludere le ordinarie regole di impugnazione.
La richiesta era stata presentata il 21 luglio, il giorno dopo l’ingresso di Roggero nella casa di reclusione di Bollate, dove l’uomo si è costituito il 17 luglio in seguito alla sentenza definitiva della Cassazione. Il magistrato di sorveglianza di Milano aveva dichiarato l’istanza inammissibile in via provvisoria il giorno successivo, trasmettendo gli atti al collegio per la decisione definitiva.
Nel frattempo la difesa aveva depositato un’istanza analoga a Torino il 17 luglio, quando Roggero era ancora libero, aprendo un conflitto di competenza tra gli uffici giudiziari; il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha comunque ritenuto di decidere nel merito richiamando il fatto che la detenzione a Bollate al momento del deposito del 21 luglio fondava la propria competenza.
Durante l’udienza milanese Roggero ha reso dichiarazioni spontanee parlando di una «rivisitazione critica» del proprio comportamento; resta detenuto a Bollate. L’avvocato difensore, Stefano Marcolini, aveva già annunciato l’intenzione di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino, contestando in particolare la mancata pronuncia sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare.
Rimane aperta e separata dalla vicenda del differimento la domanda di grazia presentata dalla moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: come ricordato dai giudici, la decisione in merito è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato.