Corte dei conti: respinta la prescrizione in un caso sul canile di Spoleto, disposto supplemento istruttorio
Ipotesi di danno erariale di 5.200 euro per incarico legale esterno; la magistratura contabile approfondirà la natura delle prestazioni
La Corte dei conti dell’Umbria ha emesso una pronuncia interlocutoria nel procedimento che vede coinvolta una dirigente comunale di Spoleto, accusata dalla Procura regionale di aver causato un danno erariale di 5.200 euro per l’affidamento di un incarico legale esterno.
L’ipotesi della Procura contabile è che il compenso da 5.200 euro sia riconducibile a una consulenza illegittima, in quanto attività che, a loro avviso, avrebbero potuto essere svolte dal personale interno. La vicenda riguarda le procedure connesse all’apertura del canile municipale e un contenzioso precedentemente chiuso a favore dell’ente.
La dirigente, responsabile dei Servizi finanziari e sociali del Comune, ha respinto le accuse e ha sostenuto che la giunta comunale aveva previsto la possibilità di avvalersi del legale esterno già impegnato nel contenzioso, per evitare ritardi nell’apertura della struttura. Tra le ragioni esposte dalla difesa figurano l’emergenza Covid-19, che avrebbe paralizzato gli uffici e reso difficoltose le procedure comparative, nonché una situazione di incompatibilità che avrebbe impedito il ricorso all’ufficio legale interno.
La difesa ha inoltre sottolineato che l’avvocato esterno conosceva già la materia avendo seguito il contenzioso precedente, e che affidare l’incarico a un altro professionista avrebbe potuto comportare maggiori oneri e ritardi.
Sul piano processuale la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione: il Collegio ha stabilito che il termine prescrizionale decorre dalla data dell’esborso materiale individuata nel mandato di pagamento e, rilevando che tale data ricade nel periodo di sospensione per Covid, ha considerato differito il decorso della prescrizione al 1° settembre 2020. Per questo motivo l’atto difensivo del luglio 2025 è stato ritenuto tempestivo.
Sulla sostanza del caso la Corte non si è pronunciata nel merito, disponendo invece un supplemento istruttorio per accertare la reale natura delle prestazioni rese dall’avvocato esterno e la loro effettiva riconducibilità all’attività di patrocinio nel contenzioso o a prestazioni successive di consulenza per l’apertura del canile.
L’ordinanza chiarisce che sarà ora compito dell’istruttoria definire se e in quale misura il compenso contestato possa integrare un danno erariale.