Tettoia sopraelevata a Perugia: la Corte d’appello ordina la riduzione in pristino
La sopraelevazione viola il diritto di veduta; esclusa la necessità di disconnettere tubazioni già esistenti
La Corte d’appello civile ha ritenuto che la sopraelevazione della copertura di un vano condominiale, anche se limitata, integri la violazione della fascia di rispetto di tre metri prevista dall’articolo 907 del codice civile, con conseguente lesione del diritto di veduta. Secondo i giudici, tale norma ha natura oggettiva e opera indipendentemente dalla dimostrazione di un danno concreto: è sufficiente che sia stata realizzata una costruzione dotata dei caratteri tecnici della costruzione stessa a una distanza inferiore a quella legale.
Il caso riguardava la sostituzione della copertura preesistente con una tettoia di maggiore altezza e consistenza plano-volumetrica. Per la Corte, l’intervento ha compresso la veduta e va pertanto ridotto in pristino. I provvedimenti amministrativi di ripristino non vincolano il giudice civile, ma possono concorrere con la consulenza tecnica e la documentazione fotografica alla formazione del convincimento sulla modificazione dell’opera.
Diverso esito ha avuto la domanda riconvenzionale mirata alla rimozione di tubazioni idriche e del gas visibili sulla proprietà confinante. La consulenza tecnica, valutata nella sua interezza, ha indicato la probabile preesistenza degli impianti rispetto agli interventi contestati; in assenza di elementi istruttori idonei a superare tali conclusioni, la Corte ha ritenuto di non disporne la disconnessione.
Quanto al portone d’ingresso comune, la Corte ha escluso che l’installazione di cassette postali effettuata mediante fori e modificazioni permanenti possa rientrare nel legittimo uso più intenso della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile. Tale intervento altera in misura apprezzabile la consistenza materiale e l’uniformità estetica del manufatto, eccedendo i limiti consentiti all’uso individuale della cosa comune.
A chiusura del procedimento, il Collegio ha quindi accolto l’appello limitatamente alla tutela del diritto di veduta e alla domanda relativa alla tettoia, condannando alla sua riduzione in pristino; ha respinto la richiesta di disconnessione degli impianti e ha confermato il rigetto delle censure concernenti il portone comune e la debenza del compenso professionale, con una parziale riforma della regolamentazione delle spese di lite.